Esplora contenuti correlati

Quote di genere

Le indagini statistiche attestano che le donne hanno maggiore difficoltà nel trovare un’occupazione adeguata al titolo di studio posseduto e a conseguire posizioni decisionali ai vertici e negli organi di amministrazione e di controllo delle società italiane, sia pubbliche sia private. Per questa ragione, la Legge 12 luglio 2011, n. 120, (c.d. Legge ‘Golfo-Mosca’) e il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 hanno introdotto obblighi di ‘equilibrio di genere’ negli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni e delle società italiane le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati.

Il citato D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 12 luglio 2011, n. 120, stabilisce i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile dalle pubbliche amministrazioni. Queste società prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale (articolo 2, D.P.R. 251/2012).

Il criterio delle c.d. “quote” si applica per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del menzionato D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 (12 febbraio 2013). Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (20%) del numero dei componenti dell’organo (articolo 3, D.P.R. 251/2012). Per i successivi mandati la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari ad un terzo (33%). Qualora venga accertato il mancato rispetto della quota, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per le pari opportunità diffida la società a ripristinare l’equilibrio tra i generi entro 60 giorni. In caso di inottemperanza, alla diffida è fissato un ulteriore termine di 60 giorni decorso il quale, ove la società non provveda ad adeguarsi, i componenti dell’organo decadono.

Il Dipartimento per le pari opportunità (Ufficio per le politiche delle pari opportunità) in base all’articolo 4 del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 è la struttura deputata ad espletare le funzioni di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione della normativa, al fine di assicurare il raggiungimento di un’adeguata rappresentatività di genere nelle attività economiche ed una più incisiva presenza femminile nella governance delle imprese sotto il controllo di Pubbliche Amministrazioni.

Il Dipartimento per le pari opportunità esercita in via esclusiva i compiti istruttori propedeutici all’esercizio delle predette funzioni. In particolare, i principali compiti istruttori che il Dipartimento per le pari opportunità è chiamato a svolgere sono:

  • controllare la corretta applicazione delle disposizioni normative;
  • predisporre l’elenco delle società controllate da pubbliche amministrazioni nonché della composizione aggiornata degli organi societari;
  • raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa;
  • esaminare le segnalazioni pervenute;
  • predisporre i provvedimenti di diffida a firma dell’autorità politica;
  • verificare l’ottemperanza alle diffide;
  • emanare i provvedimenti di chiusura del procedimento ovvero i provvedimenti di presa d’atto di adeguamento alle diffide, in caso di adeguamento alla normativa da parte delle società;
  • elaborare la relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della normativa di cui al DPR 30 novembre 2012, n.251.
    Le società ricadenti nell’ambito di applicazione del DPR 30 novembre 2012, n.251 (articolo 4, commi 2 e 3) comunicano la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato.

Le comunicazioni dovranno essere effettuate attraverso una procedura online accessibile all’indirizzo www.monitoraggioquotedigenere.gov.it 

Chiunque abbia interesse può, altresì, segnalare all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteria.interventipariop@pec.governo.it la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali delle società ricadenti nell’ambito di applicazione del DPR 251/2012.

Al fine di promuovere congiuntamente iniziative volte all’attuazione nel concreto della partecipazione femminile nei board e per verificare nel tempo gli effetti dell’applicazione delle discipline citate, dal 22 novembre 2018 il Dipartimento per le pari opportunità, la CONSOB e la Banca d’Italia hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa volto alla costituzione di un Osservatorio interistituzionale sulla partecipazione femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società italiane con durata di cinque anni. In data 14 giugno 2024 il Protocollo è stato rinnovato per ulteriori 5 anni, a decorrere dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2029, ed esteso all’IVASS.

Per saperne di più

Torna all'inizio del contenuto