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Con il Decreto Legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 che recepisce la direttiva UE n. 36 del 2011, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato individuato come l’organismo deputato a coordinare, monitorare e valutare gli esiti delle politiche di prevenzione, contrasto e protezione sociale delle vittime, conferendo ad esso un ruolo centrale nelle politiche nazionali di settore, con particolare riferimento alle attività di indirizzo e coordinamento degli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e di assistenza alle vittime, nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine agli interventi di assistenza e di integrazione sociale delle vittime. In sintesi, le principali novità inserite nel decreto sono state:

  • l’adozione del primo Piano Nazionale di contrasto alla tratta (2016-2018), trasversale ai vari livelli di governo, particolarmente quello delle Regioni e degli Enti locali;
  • l’unificazione delle due tipologie progettuali  in un unico programma di emersione, assistenza e integrazione sociale, con lo scopo precipuo, a fine programma, di una integrazione attiva della vittima di tratta e con evidenti vantaggi in termini di gestione delle attività;
  • l’obbligo della formazione per tutti gli operatori coinvolti;
  • un sistema di indennizzo e ristoro per le vittime.

Il 19 ottobre 2022 il Consiglio dei Ministri ha adottato il nuovo Piano d’azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2022-2025. Tuttavia, già da anni l’Italia anni combatte la tratta delle persone su vari fronti, con molteplici strumenti e con misure di assistenza ed integrazione sociale finalizzate all’emersione e alla successiva fuoriuscita delle vittime dai circuiti di sfruttamento. Il sistema italiano di protezione delle vittime di tratta, operativo dal 2000 coordinato e co-finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, ha previsto una struttura composita basata fondamentalmente su tre pilastri di azione, ai quali sono collegati altrettanti dispositivi di intervento.

A partire dal 1998 l’Italia ha previsto nel proprio ordinamento giuridico una norma, l’articolo 18 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” diretto al “soggiorno per motivi di protezione sociale”. Tale norma prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per le vittime del traffico di esseri umani, attraverso un percorso giudiziario (nel caso in cui la vittima decida di cooperare con le autorità giudiziarie e di polizia nel corso delle indagini e del procedimento penale nei confronti dei trafficanti) o un percorso sociale (in ragione dell’accertamento di una situazione di violenza o grave sfruttamento e indipendentemente dalla volontà della vittima di testimoniare).

Per la tutela delle vittime, il sistema italiano si è fondato innanzitutto sulla legge 228 del 2003 “Misure contro la tratta di persone”. In particolare, l’articolo 12 ha previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta. Il Fondo destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del  Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286.

Recentemente, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, all'art. 1, comma 339, ha stabilito l'incremento delle risorse finanziarie destinate al Fondo per le misure anti-tratta di un ammontare, per l'anno 2023, di 2 milioni di euro e di un incremento, a partire dal 2024, di ulteriori 7 milioni di euro annui. Tali risorse aggiuntive, oltre che essere destinate alle misure anti-tratta adottate, sono altresì finalizzate all'attuazione delle azioni previste dal nuovo PNA.  

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