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La Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, istituisce un quadro per l’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso a beni e servizi e la loro fornitura, estendendo la protezione contro la discriminazione fondata sul sesso oltre il tradizionale ambito del mercato del lavoro includendo i settori dell’accesso a beni e servizi e loro fornitura e mettendo in atto l’obbligo della parità di trattamento nelle transazioni economiche quotidiane che incidono sulla vita delle persone. In Italia tale direttiva è stata recepita con il Decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, che attribuisce i compiti di promozione, analisi e controllo della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza discriminazioni fondate sul sesso, al Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio per le politiche delle pari opportunità

La Direttiva si applica a coloro che forniscono al pubblico beni e servizi remunerati nel settore pubblico e privato, al di fuori della sfera privata e familiare e indipendentemente dalle circostanze personali del singolo (fatto salvo il principio di libertà contrattuale e il diritto di scelta del contraente da parte del singolo consumatore). Il servizio non deve essere necessariamente pagato da coloro che ne fruiscono e può essere fornito sotto forma di pagamento indiretto, che non riguarda necessariamente il beneficiario del servizio.

Il principio della parità di trattamento non esclude l’adozione di provvedimenti tesi a prevenire o compensare disparità di genere nel settore dei beni e dei servizi (azioni positive).

Un ambito di particolare interesse è il settore delle assicurazioni, rispetto al quale la Direttiva vieta di prendere in considerazione il genere nel calcolo dei premi e delle prestazioni nel caso di contratti assicurativi. In particolare, dopo la Sentenza sul caso Test-Achats della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (01/03/2011), la regola unisex deve essere applicata senza alcuna deroga (dal 21/12/2012). Da quel momento, per tutti i nuovi contratti firmati da quella data, si applica il principio della tariffa unisex al settore assicurativo. In ogni caso, i costi associati alla gravidanza e alla maternità non devono dar luogo a differenze in termini di premi e prestazioni.

Per semplificare l’attuazione della sentenza della Corte, la Commissione Europea ha adottato delle Linee guida sull’applicazione della Direttiva al settore assicurativo

Applicazione in Italia della parità di trattamento nell’acceso a beni e servizi e loro fornitura

In applicazione alla richiesta della Direttiva europea di creare o individuare organismi per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegno alla parità di trattamento per ragioni legate al sesso, l’articolo 55-novies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 196, ha previsto che i compiti di promozione, analisi, controllo e sostegno della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura siano svolti da un Ufficio di livello dirigenziale generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con successivo Decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità del 19 dicembre 2007 è stato stabilito che i compiti ad esso deputati siano svolti dall’ Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità (ora Ufficio per le politiche delle pari opportunità) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I compiti assegnati all’Ufficio sono i seguenti:

  1. fornire un’assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di discriminazione nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura;
  2. svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorità giudiziaria, inchieste indipendenti in materia al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori;
  3. promuovere l’adozione, da parte dei soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all’art. 55-septiesdel D.lgs n. 196 del del novembre 2007 di attuazione della Direttiva, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare il prodursi di discriminazioni per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura;
  4. diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul principio della parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura e la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione;
  5. formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse a discriminazioni per ragioni di sesso nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura, nonché proposte di modifica della normativa vigente;
  6. redigere una relazione annuale per il Parlamento sull’effettiva applicazione dei principi di parità di trattamento nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura e sull’efficacia dei meccanismi di tutela e una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’attività svolta;
  7. promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all’articolo 55-septies, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevanza statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

Nella sua funzione di fornire un’assistenza indipendente alle persone lese dalla violazione del divieto di discriminazione nell’accesso a beni e servizi e loro fornitura,  l’Ufficio è deputato anche alla ricezione di segnalazioni di casi di discriminazione.

Per segnalare eventuali casi di discriminazione è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.interventipariop@governo.it

Per saperne di più

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