16 aprile 2020
Ai sensi dell’art. 103, del decreto legge del 17 marzo 2020, n.18 sulla “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, e dell’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, sulle “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.
Pertanto, si comunica che:
- tutte le scadenze procedimentali relative al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 sono da intendersi differite per il tempo corrispondente e conseguentemente, i termini di conclusione del procedimento, sono conteggiati escludendo il periodo di sospensione;
- tutti i termini procedimentali per i quali è prevista la formazione del silenzio significativo sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 e sono conteggiati escludendo il periodo di sospensione;
- i termini di esecuzione delle attività, costituenti oggetto dei progetti di rilevanza nazionale finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità mediante i Bandi e gli Avvisi, degli Accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei contributi concessi ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPCM 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, sono sospesi per il periodo di efficacia delle sopracitate norme, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni emanate dalle Autorità competenti in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Pertanto, il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, non sarà considerato ai fini del computo della durata complessiva del progetto;
- tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Resta fermo che l’esecuzione delle attività progettuali sopra individuate, laddove non inficiata dalle misure di contrasto e di contenimento del virus COVID-19, può continuare a svolgersi secondo la tempistica originariamente programmata.
Si fa riserva di applicare l’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutte le richieste pervenute al Dipartimento per le pari opportunità in materia di sospensione delle attività a causa delle misure adottate per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19.
La presente comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.