Nessuno stop alle attività dei centri anti violenza. Pubblicazione FAQ

19 marzo 2020

Nessuno stop alle attività dei centri anti violenza (CAV). L’11 marzo 2020 sul sito www.governo.it sono state pubblicate le domande frequenti (FAQ) sulle misure adottate dal Governo per fronteggiare l’emergenza da COVID19.

COME SPIEGANO LE FAQ, RIPORTATE DI SEGUITO, NON SI SOSPENDONO LE ATTIVITÀ DEI CENTRI ANTI VIOLENZA (CAV) CHE IN QUANTO SERVIZI SOCIALI “ASSICURANO SERVIZI STRUMENTALI AL DIRITTO ALLA SALUTE O ALTRI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA”.

DOMANDA 1: “I servizi sociali saranno funzionanti (consultori, sert, centri diurni, centri per senza tetto)?
RISPOSTA 1:    Sì, non è prevista alcuna sospensione per questi servizi.

DOMANDA 2: Nei centri sociali per i quali è prevista la sospensione di attività, sono compresi quelli che erogano servizi sociali (disciplinati dalle normative nazionali o regionali) di settore come i centri diurni per persone con difficoltà di carattere sociale (comprensivo dei servizi di mensa, igiene personale ecc.), gli empori sociali per persone in povertà estrema, i centri polivalenti per anziani e diversamente abili e i centri di ascolto per famiglie che erogano, tra l’altro, consulenze specialistiche, attività di mediazione familiare e spazi neutri su disposizione dell’autorità giudiziaria e, infine, i centri antiviolenza?
RISPOSTA 2: No. Sono sospese soltanto le attività dei servizi diurni con finalità meramente ludico ricreative o di socializzazione o animazione che non costituiscono servizi pubblici essenziali. I centri elencati, che assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, accesso a prestazioni specialistiche ecc.), possono proseguire la propria attività. Devono comunque garantire condizioni strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

LE DONNE CHE SI TROVANO IN UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA ED URGENZA DETERMINATA DA EPISODI DI VIOLENZA, POSSONO MUOVERSI PER RIVOLGERSI AD UN CAV IN QUANTO SUSSISTONO “RAGIONI DI NECESSITÀ”, COME È INDICATO NELLA SEGUENTE FAQ CHE SI RIPORTA PER COMODITÀ DI CONSULTAZIONE.

DOMANDA 1: “Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
RISPOSTA 2:  Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus”.

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