Avviso per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno alle misure adottate dalle Case Rifugio e dai Centri Antiviolenza in relazione all’emergenza sanitaria da COVID 19: proroga del termine relativo all’ammissibilità dei costi

29 luglio 2020

In data 29 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato d’emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020.

Pertanto, il termine ultimo per l’ammissibilità della spesa, previsto dall’art. 3, secondo paragrafo, e richiamato altresì all’art. 8, dell’Avviso in epigrafe, è prorogato dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020.

Restano fermi tutti gli altri termini previsti dall’Avviso, ed in particolare quello stabilito per l’invio delle domande, fissato al 31 luglio 2020 (art. 6, ultimo paragrafo dell’Avviso).

In considerazione di quanto sopra, la richiesta di erogazione del saldo dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data del documento contabile di certificazione dell’ultima spesa sostenuta per l’intervento ammesso al contributo e comunque entro i 30 giorni successivi alla data del termine di ammissibilità della spesa, ora fissato  al 15 ottobre 2020.

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