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Fondi ripartiti alle Regioni

L’articolo 5-bis del decreto legge 14 agosto 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,  prevede che annualmente le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità siano ripartite alle Regioni al fine di finanziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri antiviolenza e dei servizi di assistenza (Case rifugio) alle donne vittime di violenza (art. 5 comma 2, lettera d) del decreto leggen.93).

Relazione annuale al Parlamento

L'articolo 5-bis, comma 6, del decreto-legge n. 93 del 2013, prevede che le Regioni destinatarie delle risorse sono tenute a presentare al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle medesime risorse.

L'art. 5, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2013, prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate predisposta sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni.

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