Prorogato al 30 aprile 2021 il termine relativo all’ammissibilità della spesa inerente l’avviso per il finanziamento a sostegno dei CAV e case rifugio

15 gennaio 2021

Tenuto conto di quanto stabilito dal Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 in ordine alla proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, il termine ultimo per l’ammissibilità della spesa previsto dall’art. 3, secondo paragrafo, e richiamato altresì all’art. 8 dell’Avviso in epigrafe, si intende prorogato al 30 aprile 2021.

In considerazione di quanto sopra, le richieste di erogazione del saldo dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 maggio 2021.

I soggetti beneficiari dei contributi liquidati in un’unica soluzione che in considerazione dei termini precedentemente fissati hanno già presentato al Dipartimento per le pari opportunità il rendiconto delle spese sostenute, per un importo parziale rispetto a quello previsto nell’Atto di concessione, potranno presentare una rendicontazione integrativa.

Detta rendicontazione dovrà riferirsi esclusivamente alle eventuali ulteriori spese sostenute fino al 30 aprile 2021, fino a concorrenza del contributo massimo accordato, così come quantificato nell’Atto di Concessione, al netto delle spese già oggetto del precedente rendiconto.

Restano invariati tutti gli altri elementi previsti dall’Atto di concessione, con particolare riferimento alle tipologie di spesa ammesse al contributo, che in nessun caso potranno essere oggetto di modifica. 

Le richieste di integrazione dovranno pervenire entro e non oltre il suddetto termine del 30 maggio 2021, all’indirizzo pec avvisodpocovid19@pec.governo.it

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