Da oggi in vigore il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di recepimento della direttiva (UE) 2024/1712 in materia di prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani
È in vigore da oggi, 16 luglio 2026, il decreto legislativo 12 giugno 2026 n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.
Il provvedimento rafforza ulteriormente il sistema nazionale di prevenzione e contrasto della tratta e di protezione delle vittime attraverso un insieme organico di interventi in linea con l'evoluzione del fenomeno criminale e con le disposizioni europee ed in generale i principi internazionali. Si tratta di un importante intervento normativo con cui il Governo rafforza ulteriormente il quadro delle norme e delle politiche di prevenzione e contrasto del fenomeno della tratta di esseri umani e protezione delle vittime, in linea con le principali disposizioni europee e nel quadro della Convenzione di Varsavia del Consiglio d’Europa.
“L'entrata in vigore del decreto legislativo che recepisce la direttiva europea in materia di tratta degli esseri umani rappresenta un ulteriore passo avanti nell'azione del Governo per prevenire e contrastare uno dei fenomeni criminali più gravi e odiosi del nostro tempo. Con questo provvedimento rafforziamo gli strumenti di prevenzione e repressione della tratta e di protezione delle vittime, adeguando il nostro ordinamento all'evoluzione del fenomeno anche rispetto alle nuove forme di sfruttamento, tra cui la maternità surrogata, i matrimoni forzati e l’adozione illegale, e garantendo una risposta sempre più efficace, coordinata e centrata sulla tutela della persona. - afferma la Ministra Roccella - Il contrasto alla tratta è una priorità del Governo, per questo continueremo a lavorare con determinazione, in collaborazione con le istituzioni, la magistratura, le forze dell'ordine, gli enti territoriali e il terzo settore, per prevenire ogni forma di sfruttamento, proteggere le vittime e affermare con forza i valori della legalità, della dignità e della libertà della persona”.
Tra le principali novità introdotte dal decreto, l’ampliamento delle finalità di sfruttamento rilevanti ai fini dei delitti di tratta e di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, attraverso l’introduzione, tra le forme di sfruttamento, di quelle finalizzate alla maternità surrogata, al matrimonio forzato e all’adozione illegale, nonché il rilievo attribuito all’utilizzo delle tecnologie digitali, inteso come aggravante delle citate fattispecie di reato.
Viene inoltre introdotta una norma nel Codice penale che punisce chiunque sfrutti le prestazioni di chi sa essere vittima dei reati di tratta e riduzione o mantenimento in schiavitù.
Il decreto interviene in modo rilevante sulla tutela delle vittime di tratta, prevedendo l'aumento dell'indennizzo a carico dello Stato, semplificando la procedura per richiederlo e rafforzando le misure di assistenza e protezione in favore delle vittime stesse, in particolare se minori.
Inoltre, si introducono modifiche all’art. 18 del decreto legislativo 286/98, prevedendo, tra le altre cose, l’istituto del diritto al periodo di recupero e riflessione, volto a consentire alle persone di sottrarsi dallo sfruttamento, non essere esposte a misure di rimpatrio e beneficiare delle misure transitorie del Programma unico di emersione assistenza e integrazione sociale.
In virtù di quanto previsto dall’art. 18, così come oggi modificato, le misure di assistenza nell’ambito del Programma unico - attuate su base consensuale ed informata e fondate su un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori - sono riconosciute tanto alle vittime formalmente identificate quanto a quelle presunte e sono riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento.
La tutela delle vittime è inoltre rafforzata attraverso l’ampliamento dei meccanismi di coordinamento con il sistema della protezione internazionale, volti a favorire la tempestiva identificazione e il referral agli operatori specializzati delle vittime di tratta tra le persone provenienti da paesi terzi, sin dal loro primo arrivo sul territorio.
Particolare attenzione è dedicata alla formazione, mediante l’estensione della platea dei soggetti a cui devono essere dedicati moduli formativi periodici e specialistici e la previsione di iniziative formative specifiche dedicate alla magistratura sul tema della tratta, ivi compreso l'aspetto connesso al principio di non punibilità.
In aggiunta, il decreto legislativo introduce norme volte a rafforzare il sistema di governance, mediante l’attribuzione Dipartimento per le pari opportunità della funzione di Coordinatore nazionale antitratta, l’istituzione della Cabina di regia interistituzionale, del Comitato tecnico e del Servizio nazionale gratuito di pronta assistenza delle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento.
Infine, si introduce nella norma di fonte primaria la disciplina del Meccanismo nazionale di referral, da adottarsi con decreto dell’Autorità politica delegata in materia, che dovrà prevedere indicazioni e procedure operative standard volte a garantire la tempestiva identificazione e il referral delle vittime di tratta, l’adozione a livello locale di protocolli d’intesa multiagenzia, garantire la complementarietà tra le misure di protezione per le vittime e la procedura di riconoscimento della protezione internazionale ed infine il sostegno transfrontaliero delle vittime stesse nei diversi stati dell’Unione europea attraverso il “punto di contatto per l’orientamento transfrontaliero” individuato nel Dipartimento per il tramite del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza.