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Capo Dipartimento

Il Capo del Dipartimento nominato ai sensi degli articoli 18,21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dall'autorità politica di vertice, coordina l’attività degli Uffici di livello dirigenziale generale, anche attraverso la programmazione e il relativo controllo di gestione, e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione. 

Il Capo del Dipartimento in particolare:

  • coordina la definizione di un piano di comunicazione annuale elaborato sulla base delle proposte formulate dai coordinatori degli Uffici relativamente agli ambiti di competenza;
  • coordina le attività finalizzate a promuovere l’attuazione del principi di parità di trattamento e pari opportunità, al fine di garantire il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali delle persone;
  • valuta le proposte dei singoli Uffici di livello dirigenziale generale volte a istituire organismi collegiali e gruppi di lavoro a supporto delle rispettive attività;
  • è a capo della Cabina di regia per l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di programmazione strategica degli interventi relativi ai piani e progetti rientranti nella politica di coesione, nella programmazione regionale unitaria, nei fondi strutturali e nelle pertinenti risorse nazionali nonché per la verifica della rispondenza e progressivo allineamento della medesima programmazione agli orientamenti governativi e alle esigenze di rimodulazione degli interventi.
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